Legislator Giurisprudenza & Legislazione
702.110 CH-TI

Art. 22 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

Apri la fonte ufficiale Atto completo (38 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 22 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

L’incasso dei conguagli definitivi avviene entro tre mesi dall’approvazione definitiva del nuovo riparto dei fondi.

Sussidi per le opere di ricomposizione particellare (art. 52 legge)

← Art. 21 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Art. 23 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →