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Art. 1 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 1 Regolamento della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

[1] Competente per l’applicazione della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 è l’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (in seguito: Ufficio) del Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito: Dipartimento), in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi.

[1] Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 524.

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