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Art. 97 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 97 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

1 I diritti reali limitati, le restrizioni della facoltà di disporre ed ogni altro onere si trasferiscono dai fondi dati ai fondi ricevuti conservando il loro grado.

2 L’ufficiale dei registri provvede alle necessarie iscrizioni e cancellazioni nel registro fondiario.

3 Nel caso in cui i beni permutati sono gravati da pegni, l’eventuale conguaglio è depositato all’Ufficio registri, il quale provvede secondo l’art. 804 del Codice civile svizzero.

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