Legislator Giurisprudenza & Legislazione
702.100 CH-TI

Art. 89 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

Apri la fonte ufficiale Atto completo (123 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 89 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

1 La domanda di permuta dev’essere presentata al perito distrettuale del luogo in cui si trova il fondo chiesto in permuta.

2-3 … [87]

[87] Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

← Art. 88 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Art. 90 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →