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Art. 83 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 83 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

1 Allo scopo di conseguire un uso del suolo più razionale il proprietario di un fondo può domandare la cessione in permuta del fondo confinante o di parte di esso, a condizione che non ne risulti un danno al proprietario di quest’ultimo. [81]

2 La permuta può avere anche lo scopo di eliminare i diritti promiscui nei fabbricati civili e rurali.

[81] Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

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