702.100
CH-TI
Art. 83 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
Art. 83 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
1 Allo scopo di conseguire un uso del suolo più razionale il proprietario di un fondo può domandare la cessione in permuta del fondo confinante o di parte di esso, a condizione che non ne risulti un danno al proprietario di quest’ultimo. [81]
2 La permuta può avere anche lo scopo di eliminare i diritti promiscui nei fabbricati civili e rurali.
[81] Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.