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Art. 71 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 71 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

1 Se l’Assemblea non si costituisce o non provvede ai propri incombenti, il Consiglio di Stato provvede alla nomina della delegazione consortile e prende le deliberazioni che spettano al Consorzio.

2 Se la delegazione consortile non provvede ai propri compiti, il Consiglio di Stato può infliggere multe e prendere in sua vece le necessarie deliberazioni; in casi gravi può anche procedere alla destituzione, nominando uno o più gerenti del Consorzio, fino all’elezione della nuova delegazione.

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