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Art. 7 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 7 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

[20] Per le iscrizioni di nuovi rapporti giuridici, il diritto di disposizione, le menzioni a registro fondiario, la costituzione e la trascrizione di pegni immobiliari, gli effetti giuridici dei piani e dei registri di raggruppamento, fanno stato le norme in materia di registro fondiario.

[20] Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 326; precedente modifica: BU 2006, 530.

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