702.100
CH-TI
Art. 7 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
Art. 7 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
[20] Per le iscrizioni di nuovi rapporti giuridici, il diritto di disposizione, le menzioni a registro fondiario, la costituzione e la trascrizione di pegni immobiliari, gli effetti giuridici dei piani e dei registri di raggruppamento, fanno stato le norme in materia di registro fondiario.
[20] Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 326; precedente modifica: BU 2006, 530.