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Art. 5 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 5 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

1 Il Dipartimento è autorizzato a stabilire una data dopo la quale, fino all’immissione in possesso provvisoria dei nuovi fondi, mutazioni di proprietà non sono più prese in considerazione agli effetti del nuovo riparto dei fondi se in contrasto con le previsioni del raggruppamento terreni. [13]

2 … [14]

3 … [15]

[13] Cpv. modificato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[14] Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

[15] Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU 1991, 189.

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