702.100
CH-TI
Art. 39 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
Art. 39 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
1 Entro due anni dal saldo dei sussidi e stabilito il fabbisogno del Consorzio, la delegazione consortile sottopone al Consiglio di Stato, per approvazione, il piano definitivo di finanziamento per il prelevamento dei contributi a carico degli enti pubblici e privati interessati. [57]
2 … [58]
[57] Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU 1991, 189.
[58] Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.