Legislator Giurisprudenza & Legislazione
702.100 CH-TI

Art. 39 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

Apri la fonte ufficiale Atto completo (123 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 39 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

1 Entro due anni dal saldo dei sussidi e stabilito il fabbisogno del Consorzio, la delegazione consortile sottopone al Consiglio di Stato, per approvazione, il piano definitivo di finanziamento per il prelevamento dei contributi a carico degli enti pubblici e privati interessati. [57]

2 … [58]

[57] Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530; precedente modifica: BU 1991, 189.

[58] Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

← Art. 38 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Art. 40 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →