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CH-TI
Art. 2e Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
Art. 2e Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
[9] 1 In base alla procedura stabilita dall’art. 2d il Consiglio di Stato, uditi i Comuni interessati, fissa il comprensorio provvisorio.
2-4 … [10]
[9] Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
[10] Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.