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Art. 2e Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 2e Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

[9] 1 In base alla procedura stabilita dall’art. 2d il Consiglio di Stato, uditi i Comuni interessati, fissa il comprensorio provvisorio.

2-4 … [10]

[9] Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[10] Cpv. abrogati dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

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