Art. 2d Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
Art. 2d Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
[6] Il Consiglio di Stato, qualora non siano date le premesse per una permuta generale, dopo aver valutato i pubblici interessi e uditi gli Enti interessati, stabilisce il tipo di procedura tenendo conto dei seguenti criteri: [7]
a. RT a carattere generale quando si tratta di risolvere principalmente problemi agricolo-forestali che richiedono pure la costruzione di strade e altre opere di miglioria fondiaria.
Se nel comprensorio sono inclusi anche terreni edificabili, essi vengono raggruppati mediante questa procedura;
b. ricomposizione particellare quando si tratta di risolvere principalmente problemi legati alle zone edificabili o ad altre zone non aventi carattere agricolo preponderante.
Comprensorio provvisorio [8]
[6] Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
[7] Frase modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.
[8] Marginale introdotta dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.