702.100
CH-TI
Art. 2c Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
Art. 2c Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
[4] Il raggruppamento viene attuato conformemente a una delle seguenti procedure
a. raggruppamento terreni a carattere generale;
b. ricomposizione particellare;
c) … [5]
L’assetto fondiario può inoltre venire migliorato mediante permuta generale e rettifica dei confini.
[4] Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.
[5] Lett. abrogata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.