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Art. 2c Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 2c Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

[4] Il raggruppamento viene attuato conformemente a una delle seguenti procedure

a. raggruppamento terreni a carattere generale;

b. ricomposizione particellare;

c) … [5]

L’assetto fondiario può inoltre venire migliorato mediante permuta generale e rettifica dei confini.

[4] Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[5] Lett. abrogata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 530.

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