702.100
CH-TI
Art. 2a Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
Art. 2a Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni
[2] Gli enti pubblici o i proprietari interessati che intendono promuovere opere di raggruppamento devono presentare domanda motivata al Consiglio di Stato.
[2] Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.