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Art. 2a Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

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Art. 2a Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni

[2] Gli enti pubblici o i proprietari interessati che intendono promuovere opere di raggruppamento devono presentare domanda motivata al Consiglio di Stato.

[2] Art. introdotto dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

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