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Art. 2 RLTPNat Regolamento della Legge sui territori interessati da pericoli naturali (RLTPNat)

RLTPNat
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Art. 2 RLTPNat

1 Il Piano delle zone di pericolo (PZP) è pubblico. Il Dipartimento definisce le modalità di consultazione.

2 Contestualmente alla pubblicazione del PZP (art. 6 cpv. 1 LTPNat), il servizio cantonale incaricato della sua elaborazione (art. 3) può tenere un incontro informativo pubblico.

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