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Regolamento della Legge sui territori interessati da pericoli naturali (RLTPNat) (RLTPNAT)

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

RLTPNat

1 Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge ed esercita i compiti che questo regolamento dettaglia; esso esercita inoltre la vigilanza sui pericoli naturali (art. 2 cpv. 1 LTPNat).

2 La Divisione dell’ambiente è competente per la concessione di sussidi di cui all’art. 30 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo) sino a 500'000 franchi per opere di premunizione e risanamento relative ai pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, f. [1]

3 … [2]

[1] Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.

[2] Cpv. abrogato dal R 24.6.2026; in vigore dal 26.6.2026 - BU 2026, 188.

RLTPNat

1 Il Piano delle zone di pericolo (PZP) è pubblico. Il Dipartimento definisce le modalità di consultazione.

2 Contestualmente alla pubblicazione del PZP (art. 6 cpv. 1 LTPNat), il servizio cantonale incaricato della sua elaborazione (art. 3) può tenere un incontro informativo pubblico.

RLTPNat

1 Il catasto degli eventi conosciuti è costituito dalla descrizione dei fenomeni naturali dell’art. 4 verificatisi nel passato e, laddove possibile, da una rappresentazione cartografica.

2 La carta dei pericoli riporta la tipologia, il limite e il grado del pericolo naturale.

3 La carta indicativa dei pericoli riporta la tipologia e il limite dei potenziali pericoli naturali.

4 La relazione tecnica descrive i pericoli naturali rilevati, le ricerche eseguite e le metodologie applicate.

5 La carta dei pericoli post intervento riporta la tipologia, il limite e il grado dei potenziali pericoli naturali, così come possono essere previsti dopo l’esecuzione di misure di risanamento e premunizione. Essa è accompagnata da una relazione tecnica.

RLTPNat

1 Il PZP accerta le seguenti tipologie di pericoli naturali

a) spostamenti di terreno permanenti ;

b) processi di crollo;

c) scivolamenti;

d) valanghe;

e) inondazioni;

f) colate di detrito;

g) erosioni di sponda.

2 Può inoltre essere accertato il ruscellamento superficiale.

RLTPNat

1 I pericoli sono di principio suddivisi nei seguenti gradi

a) grado elevato (rosso): di regola quando le persone sono in pericolo sia all’interno, sia all’esterno degli edifici; esso implica generalmente il divieto di edifici e impianti;

b) grado medio (blu): di regola le persone sono in pericolo all’esterno degli edifici, ma poco o niente all’interno; esso implica di principio la messa in opera di adeguate misure di protezione, eventualmente abbinate a interventi costruttivi sugli edifici;

c) grado basso (giallo): il pericolo per le persone è basso o assente; esso implica di principio la sensibilizzazione degli interessati e l’adozione di interventi costruttivi sugli edifici;

d) grado residuo: esiste una possibilità remota che si verifichi un evento; esso implica di principio la sensibilizzazione e particolare attenzione nell’ubicazione di costruzioni che comportano una concentrazione di persone (scuole, ospedali, ecc.) o suscettibili di provocare gravi danni (centri con sostanze pericolose, discariche, centrali elettriche e telefoniche, depuratori, ecc.).

2 Più nel dettaglio, l’autorità si orienta alle direttive di riferimento emanate dalla Confederazione.

RLTPNat

1 Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, la Sezione forestale

a) allestisce e aggiorna il PZP (art. 5 LTPNat);

b) cura le pubblicazioni (art. 6, 7 LTPNat);

c) elabora il progetto d’adozione per il Consiglio di Stato (art. 7 LTPNat).

2 Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e, f, g e cpv. 2 i medesimi compiti sono svolti dall’Ufficio dei corsi d’acqua.

RLTPNat

1 Sono apprezzabili i mutamenti della situazione che implicano segnatamente la presenza di un nuovo fenomeno o di una nuova fonte di pericolo, come pure una modifica del limite o un diverso grado di un pericolo già esistente.

2 In particolare, il cambiamento della situazione di pericolo a seguito dell’esecuzione di interventi tecnici di premunizione richiede la modifica del PZP, se esso non comprende già la carta dei pericoli post intervento.

3 Il PZP è inoltre verificato e se necessario modificato in caso di mutamenti nelle direttive di riferimento o nell’assetto pianificatorio.

4 La decisione di delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP è presa dal Dipartimento.

RLTPNat

1 L’inclusione di un fondo nel PZP può essere menzionata a registro fondiario nei casi di pericolo basso o residuo; deve essere menzionata nei casi di pericolo elevato e medio, come pure nei casi di spostamento permanente di terreno.

2 La menzione avviene a cura della Sezione forestale.

RLTPNat

A dipendenza del rischio, possono essere adottate

a) misure di prevenzione a carattere pianificatorio, in particolare l’attribuzione dei fondi alla zona non edificabile, restrizioni di utilizzazione e norme costruttive;

b) misure tecniche di premunizione e di risanamento, quali ad esempio la costruzione, la manutenzione straordinaria e il ripristino delle opere di premunizione; il distacco artificiale di grossi quantitativi di materiale pericolante e di valanghe; la sistemazione di corsi d’acqua; la regolazione degli specchi d’acqua;

c) misure organizzative, quali ad esempio sistemi di monitoraggio e di allarme, definizione di piani di emergenza ed evacuazione;

d) decisioni d’urgenza di limitazione, divieto d’uso o evacuazione degli edifici esistenti.

RLTPNat

Il Dipartimento istituisce una Commissione tecnica, col compito di promuovere le misure di gestione del rischio e di coordinare i servizi interessati.

RLTPNat

Sono sussidiabili le misure tecniche (art. 9 lett. b) e organizzative (art. 9 lett. d) relative alle tipologie di pericolo naturale di cui all’art. 4 cpv. 1.

RLTPNat

Il presente regolamento è pubblicato, unitamente al suo allegato di modifica di atti esecutivi, nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. [3]

Pubblicato nel BU 2017 , 224.

[3] Entrata in vigore: 21 luglio 2017 - BU 2017, 224.

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