Legge sui territori interessati da pericoli naturali (LTPNat) (LTPNAT)
Indice delle disposizioni (19)
Testo normativo (19 Articoli)
1 Questa legge disciplina l’accertamento, la gestione dei rischi e il sussidiamento dei provvedimenti nei territori interessati da pericoli naturali.
2 Essa mira a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli.
1 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui pericoli naturali; esso disciplina tramite regolamento i dettagli della legge ed emana le necessarie direttive.
2 Gli enti pubblici collaborano alla pianificazione, al coordinamento e all’attuazione delle misure di gestione dei rischi (art. 12).
Il Consiglio di Stato promuove un’adeguata informazione della popolazione.
1 Il piano delle zone di pericolo (PZP) accerta i territori interessati da pericoli naturali.
2 Il PZP è composto dai seguenti documenti
a) catasto degli eventi conosciuti;
b) carta dei pericoli, in scala particellare, per la zona edificabile e le zone soggette a rischi rilevanti;
c) carta indicativa dei pericoli, in scala adeguata, per le altre zone;
d) relazione tecnica.
3 Il PZP può già comprendere una carta dei pericoli a valere dopo l’esecuzione di interventi di risanamento e premunizione (carta dei pericoli post intervento).
1 Il PZP è allestito dal Dipartimento, per il territorio di un Comune, per comparti di esso o per comprensori sovracomunali, sentiti i Municipi interessati.
2 Il PZP può essere allestito simultaneamente, per tutte le necessarie tipologie di pericolo naturale, oppure a tappe, per una o più di esse.
1 Previo annuncio agli albi comunali e nel Foglio ufficiale, il PZP è pubblicato presso i Comuni interessati per un periodo di trenta giorni.
2 Nel termine di pubblicazione ogni persona o ente che dimostri un interesse legittimo può formulare osservazioni.
1 Il Consiglio di Stato adotta il PZP; esso può adottare il PZP anche solo in parte, se ciò non pregiudica la sua valutazione globale.
2 L’adozione è pubblicata sul Foglio ufficiale.
1 Contro il PZP è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; sono applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa (LPAmm).
2 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
1 Il PZP serve da base per la pianificazione dell’utilizzazione del suolo e per l’adozione delle misure di gestione dei rischi legate ai pericoli naturali.
2 Il mancato inserimento di un territorio nel PZP non ne esclude la pericolosità.
1 Il PZP viene modificato in caso di mutamenti apprezzabili della situazione di pericolo.
2 Per la modifica del PZP valgono le norme per la sua adozione.
3 Il Consiglio di Stato può delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP.
Il Consiglio di Stato può far menzionare a registro fondiario l’esistenza del PZP per ogni singolo fondo.
1 Sulla base del PZP e tenuto conto dei potenziali danni a persone e a beni materiali considerevoli, sono adottate le adeguate misure di gestione del rischio.
2 In particolare
a) i piani d’utilizzazione sono tempestivamente adeguati al PZP, segnatamente con misure di prevenzione a carattere pianificatorio;
b) sono adottate le misure tecniche (di premunizione e risanamento) e organizzative ragionevolmente richieste dalla tipologia di pericolo e dal grado di rischio;
c) sono adottate le opportune decisioni d’urgenza, in particolare relativamente all’uso degli edifici esistenti, nei casi di grave pericolo imminente o in cui non sia possibile garantire altrimenti la necessaria sicurezza;
d) le domande di costruzione incompatibili con il pericolo accertato dal PZP sono respinte rispettivamente sospese, nel caso di PZP in allestimento o in pubblicazione;
e) le domande di costruzione fuori dalla zona edificabile possono essere subordinate a perizie tecniche volte ad accertare o a precisare la presenza e il grado di pericoli naturali;
f) sono stabiliti piani d’emergenza e Commissioni locali incaricate di attuarli.
3 Il Consiglio di Stato può emanare direttive sulla gestione del rischio.
1 L’adeguamento dei piani di utilizzazione (art. 12 cpv. 2 lett. a) è un compito dei Comuni; del Cantone per i piani d’utilizzazione cantonali.
2 L’adozione di misure tecniche e organizzative (art. 12 cpv. 2 lett. b), riservati casi particolari in cui il Consiglio di Stato può stabilire altrimenti, è un compito
a) dei Comuni, in quanto volta alla sicurezza delle zone edificabili nel loro complesso;
b) dei Consorzi costituiti a tale scopo;
c) dei proprietari di edifici e impianti fuori zona edificabile (strade, ferrovie, ecc.), come pure dei proprietari e dei gestori di infrastrutture turistiche e di trasporto, in quanto volta alla loro sicurezza;
d) dei proprietari rivieraschi, in quanto volta a sistemare, mantenere e ripristinare il corso d’acqua, qualora sia preponderante l’interesse particolare.
3 L’adozione delle decisioni d’urgenza, in particolare per l’uso delle costruzioni esistenti (art. 12 cpv. 2 lett. c), compete ai Municipi.
4 Per le domande di costruzione (art. 12 cpv. 2 lett. d, e), fa stato la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.
5 I Municipi elaborano i piani d’emergenza e istituiscono le Commissioni locali (art. 12 cpv. 2 lett. f); il Dipartimento assicura il supporto tecnico per l’elaborazione dei piani e durante le fasi di emergenza; esso promuove inoltre la formazione dei membri delle Commissioni locali.
… [1]
[1] Art. abrogato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 244.
In caso di inadempienza delle autorità competenti, il Consiglio di Stato può intervenire in via sostitutiva.
Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la LPAmm.
1 I PZP adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge restano in vigore.
2 I PZP pubblicati prima dell’entrata in vigore di questa legge sono adottati secondo la procedura del diritto anteriore; per il resto, fa stato questa legge.
3 Gli interventi previsti dal Piano cantonale di premunizione e di risanamento restano in vigore, fino a che non saranno sostituiti dalle misure di gestione del rischio secondo questa legge.
La legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 è abrogata.
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. [2]
Pubblicata nel BU 2017 , 221.
[2] Entrata in vigore: 21 luglio 2017 - BU 2017, 221.