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Art. 7 Legge sulla protezione delle rive dei laghi Legge sulla protezione delle rive dei laghi

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Art. 7 Legge sulla protezione delle rive dei laghi

Le restrizioni della presente legge sono applicabili non oltre il limite di 60 metri dal livello medio del lago.

Ove esista, all’ entrata in vigore della presente legge, una strada cantonale, comunale o consortile entro tale limite, le restriz ioni sono applicabili solo all’ area compresa fra strada e lago.

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