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701.310 VkoP CH-TI

Art. 2 Rcoord Regolamento sul coordinamento delle procedure (Rcoord)

Rcoord
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Art. 2 Rcoord

1 Il Dipartimento del territorio esercita i compiti che gli assegna il presente regolamento.

2 L’Ufficio delle domande di costruzione è l’istanza cantonale ai sensi dell’articolo 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.

3 La Divisione delle costruzioni è l’istanza cantonale ai sensi dell’articolo 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della legge sulle strade del 23 marzo 1983.

4 La Sezione dello sviluppo territoriale svolge il coordinamento ed allestisce la decisione del Consiglio di Stato nei casi di cui all’articolo 10 Lcoord.

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