701.310
VkoP
CH-TI
Art. 2 Rcoord Regolamento sul coordinamento delle procedure (Rcoord)
Rcoord
Art. 2 Rcoord
1 Il Dipartimento del territorio esercita i compiti che gli assegna il presente regolamento.
2 L’Ufficio delle domande di costruzione è l’istanza cantonale ai sensi dell’articolo 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.
3 La Divisione delle costruzioni è l’istanza cantonale ai sensi dell’articolo 9 Lcoord quando la procedura direttrice è quella della legge sulle strade del 23 marzo 1983.
4 La Sezione dello sviluppo territoriale svolge il coordinamento ed allestisce la decisione del Consiglio di Stato nei casi di cui all’articolo 10 Lcoord.