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Art. 4 Lcoord Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord)

Lcoord
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Art. 4 Lcoord

1 Le autorità specializzate rendono le loro decisioni o i loro pareri entro il termine di 30 giorni.

2 Il termine inizia a decorrere dal momento in cui le autorità specializzate dispongono di tutti i documenti richiesti.

3 L’autorità direttrice può fissare altri termini o eccezionalmente prolungare il termine su richiesta motivata.

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