701.300
CH-TI
Art. 4 Lcoord Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord)
Lcoord
Art. 4 Lcoord
1 Le autorità specializzate rendono le loro decisioni o i loro pareri entro il termine di 30 giorni.
2 Il termine inizia a decorrere dal momento in cui le autorità specializzate dispongono di tutti i documenti richiesti.
3 L’autorità direttrice può fissare altri termini o eccezionalmente prolungare il termine su richiesta motivata.