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Art. 3 Lcoord Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord)

Lcoord
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Art. 3 Lcoord

1. Decisione globale: è la decisione che riunisce tutte le decisioni accentrate necessarie alla costruzione o alla trasformazione di un edificio o di un impianto ai sensi dell’art. 1 cpv. 1;

2. decisioni accentrate: sono le decisioni, riunite nella decisione globale, che - senza l’accentramento delle procedure - sarebbero state rilasciate sulla base di specifiche procedure decisionali;

3. procedura direttrice: è la procedura da applicare per giungere alla decisione globale; essa sostituisce le procedure relative alle altre decisioni accentrate;

4. autorità direttrice: è l’autorità competente per la procedura direttrice;

5. autorità specializzate: sono le autorità ed i servizi specializzati cantonali che - senza l’accentramento delle procedure - avrebbero reso o allestito le altre decisioni accentrate;

6. piani d’utilizzazione: sono quelli che disciplinano l’uso ammissibile del suolo, denominati nella legge cantonale d’applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio con i termini piano d’utilizzazione cantonale, piano regolatore, piano particolareggiato;

7. autorizzazione a costruire: indica, in modo generico ed indipendente dalle denominazioni nelle specifiche leggi, la decisione con cui l’autorità autorizza la costruzione o la trasformazione di un edificio o impianto.

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