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701.110 RLST CH-TI

Art. 97 RLST Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLST)

RLST
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Art. 97 RLST

1 Il contributo cantonale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli 8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.

2 Il contributo è calcolato di principio in base ai seguenti parametri

a) piani regolatori intercomunali

forza finanziaria contributo

fino a 30 punti 30%

da 120 punti 10%

b) progetti di valenza regionale o cantonale

forza finanziaria contributo

fino a 30 punti 50%

da 120 punti 10%

3 I valori intermedi sono stabiliti proporzionalmente.

4 Sono di valenza regionale o cantonale in particolare

a) i progetti relativi agli indirizzi delle schede R7 (poli di sviluppo economico), R8 (grandi generatori di traffico) e P7 (laghi e rive lacustri);

b) i progetti relativi alle schede da M2 a M5 (piani regionali dei trasporti e programmi d’agglomerato) e da R2 a R5 (concetti d’organizzazione territoriale) del piano direttore, segnatamente i nodi intermodali e le riqualifiche di comparti strategici.

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