Art. 97 RLST Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLST)
Art. 97 RLST
1 Il contributo cantonale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli articoli 8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
2 Il contributo è calcolato di principio in base ai seguenti parametri
a) piani regolatori intercomunali
forza finanziaria contributo
fino a 30 punti 30%
da 120 punti 10%
b) progetti di valenza regionale o cantonale
forza finanziaria contributo
fino a 30 punti 50%
da 120 punti 10%
3 I valori intermedi sono stabiliti proporzionalmente.
4 Sono di valenza regionale o cantonale in particolare
a) i progetti relativi agli indirizzi delle schede R7 (poli di sviluppo economico), R8 (grandi generatori di traffico) e P7 (laghi e rive lacustri);
b) i progetti relativi alle schede da M2 a M5 (piani regionali dei trasporti e programmi d’agglomerato) e da R2 a R5 (concetti d’organizzazione territoriale) del piano direttore, segnatamente i nodi intermodali e le riqualifiche di comparti strategici.