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701.110 RLST CH-TI

Art. 7 RLST Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLST)

RLST
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Art. 7 RLST

1 Gli atti sono depositati per un periodo di trenta giorni presso le cancellerie dei Comuni, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione.

2 Il deposito degli atti è annunciato almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani.

3 Durante il periodo di deposito ogni persona fisica o giuridica e tutti gli enti o organismi interessati dalla pianificazione possono presentare per scritto le loro osservazioni o proposte. In particolare

a) i cittadini attivi e le persone giuridiche con sede nel Comune;

b) i proprietari di terreni;

c) le associazioni a scopo ideale o economico;

d) i Comuni limitrofi, gli altri Enti pubblici e gli Enti regionali di sviluppo.

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