701.110
RLST
CH-TI
Art. 7 RLST Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLST)
RLST
Art. 7 RLST
1 Gli atti sono depositati per un periodo di trenta giorni presso le cancellerie dei Comuni, a disposizione della popolazione, degli enti e delle persone interessate dalla pianificazione.
2 Il deposito degli atti è annunciato almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani.
3 Durante il periodo di deposito ogni persona fisica o giuridica e tutti gli enti o organismi interessati dalla pianificazione possono presentare per scritto le loro osservazioni o proposte. In particolare
a) i cittadini attivi e le persone giuridiche con sede nel Comune;
b) i proprietari di terreni;
c) le associazioni a scopo ideale o economico;
d) i Comuni limitrofi, gli altri Enti pubblici e gli Enti regionali di sviluppo.