Art. 39 RLST Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLST)
Art. 39 RLST
1 Il Consiglio di Stato rinvia gli atti al Municipio indicandogli di allestire una variante e di applicare
a) la procedura ordinaria con esame preliminare in caso di revisione del piano regolatore o nei casi previsti dall’art. 25 cpv. 2 LST;
b) la procedura ordinaria senza obbligo di esame preliminare negli altri casi;
c) la procedura semplificata nei casi dell’art. 34 LST. [29]
2 Il Municipio trasmette la variante al Consiglio di Stato entro il termine indicato; l’Ufficio della pianificazione locale può concedere una proroga.
3 Il Consiglio di Stato fa pubblicare il dispositivo della decisione all’albo comunale e nel Foglio ufficiale (art. 29 cpv. 3 LST).
4 In caso di modifiche d’ufficio, i geodati digitali modificati e la decisione del Consiglio di Stato (ad esclusione dell’esito dei ricorsi) sono pubblicati sul portale cantonale di pubblicazione. [30]
[29] Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
[30] Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.