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701.110 RLST CH-TI

Art. 39 RLST Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLST)

RLST
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Art. 39 RLST

1 Il Consiglio di Stato rinvia gli atti al Municipio indicandogli di allestire una variante e di applicare

a) la procedura ordinaria con esame preliminare in caso di revisione del piano regolatore o nei casi previsti dall’art. 25 cpv. 2 LST;

b) la procedura ordinaria senza obbligo di esame preliminare negli altri casi;

c) la procedura semplificata nei casi dell’art. 34 LST. [29]

2 Il Municipio trasmette la variante al Consiglio di Stato entro il termine indicato; l’Ufficio della pianificazione locale può concedere una proroga.

3 Il Consiglio di Stato fa pubblicare il dispositivo della decisione all’albo comunale e nel Foglio ufficiale (art. 29 cpv. 3 LST).

4 In caso di modifiche d’ufficio, i geodati digitali modificati e la decisione del Consiglio di Stato (ad esclusione dell’esito dei ricorsi) sono pubblicati sul portale cantonale di pubblicazione. [30]

[29] Cpv. modificato dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.

[30] Cpv. introdotto dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.

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