Art. 2 RLST Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLST)
Art. 2 RLST
1 La Sezione dello sviluppo territoriale (SST, in seguito: Sezione) è il servizio competente ai sensi dell’art. 31 della legge federale sullo sviluppo territoriale del 22 giugno 1979 (LPT).
2 Essa prende le decisioni non attribuite per competenza ad altre autorità.
In particolare, la Sezione
a) elabora le decisioni relative alla procedura di approvazione del piano direttore cantonale, dei piani regolatori, dei piani particolareggiati e dei piani d’utilizzazione cantonali della LST;
b) raccoglie i preavvisi interni, per i quali può imporre termini e scadenze;
c) ha la facoltà, nel caso vi fossero preavvisi discordanti su aspetti pianificatori in sede di elaborazione del piano direttore, di esame preliminare o approvazione di piani regolatori, piani particolareggiati o piani d’utilizzazione cantonali, di ponderare gli interessi e di formulare la proposta conclusiva all’attenzione del Dipartimento o del Consiglio di Stato, tenendo segnatamente conto dei principi materiali della legislazione e dell’autonomia comunale;
d) elabora i progetti di decisione sui ricorsi in materia di piani regolatori e di piani particolareggiati, integrandoli nell’atto di approvazione dei piani;
e) rappresenta lo Stato del Cantone Ticino presso tutte le istanze politiche e giudiziarie in ogni vertenza attinente al piano direttore cantonale, ai piani regolatori, ai piani particolareggiati ed ai piani d’utilizzazione cantonali della LST;
f) elabora il preavviso dipartimentale sulle zone di pianificazione comunali (art. 59 cpv. 1 LST);
g) decide il finanziamento dell’elaborazione ed attuazione dei piani previsti dalla LST (art. 88 LST); elaborando in particolare le decisioni sul contributo cantonale ai piani regolatori intercomunali, a quelli dei Comuni aggregati o alle pianificazioni che dipendono da progetti di valenza regionale o cantonale (art. 89 lettere a) e b) LST) sino a fr. 100’000.–;
h) decide il finanziamento delle misure di valorizzazione e tutela del paesaggio (art. 112 LST) sino a fr. 100’000.–; [3]
i) elabora linee guida negli ambiti tematici disciplinati dalla legge sullo sviluppo territoriale, sentite le cerchie interessate; [4]
j) gestisce il fondo cantonale per lo sviluppo centripeto; [5]
k) stabilisce i contributi ai sensi dell’art. 98 cpv. 2 LST sino a fr. 100’000.--. [6]
3 La Sezione si compone dei seguenti quattro uffici
a) Ufficio del piano direttore (UPD);
b) Ufficio della pianificazione locale (UPL);
c) Ufficio della natura e del paesaggio (UNP);
d) Ufficio dei beni culturali (UBC).
[3] Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
[4] Lett. modificata dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373; precedente modifica: BU 2013, 145.
[5] Lett. introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.
[6] Lett. introdotta dal R 7.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 373.