701.100
LSTROGLAT
CH-TI
Art. 116 LST Legge sullo sviluppo territoriale (LST)
LST
Art. 116 LST
1 Sino ad un importo di fr. 500.000.–, il contributo cantonale è stabilito dal Consiglio di Stato. [66]
2 Esso è stabilito in base al tipo di intervento, alla capacità finanziaria del beneficiario ed alla copertura proveniente da altre fonti, alla partecipazione della Confederazione ed alla disponibilità dei relativi crediti.
[66] Cpv . modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40; precedente modifica: BU 2014, 14.