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Art. 116 LST Legge sullo sviluppo territoriale (LST)

LST
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Art. 116 LST

1 Sino ad un importo di fr. 500.000.–, il contributo cantonale è stabilito dal Consiglio di Stato. [66]

2 Esso è stabilito in base al tipo di intervento, alla capacità finanziaria del beneficiario ed alla copertura proveniente da altre fonti, alla partecipazione della Confederazione ed alla disponibilità dei relativi crediti.

[66] Cpv . modificato dalla L 18.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 40; precedente modifica: BU 2014, 14.

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