Legislator Giurisprudenza & Legislazione
672.140 CH-TI

Art. 3 Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni

Apri la fonte ufficiale Atto completo (6 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 3 Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni

Le autorità dei due Cantoni s’impegnano ad informarsi reciprocamente di tutte le modifiche delle loro leggi fiscali che creano un nuovo diritto così come di tutte le altre modifiche essenziali di condizioni materiali o formali sulle quali si fonda l’accordo di reciprocità.

← Art. 2 Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni Art. 4 Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →