672.140
CH-TI
Art. 3 Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni
Art. 3 Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni
Le autorità dei due Cantoni s’impegnano ad informarsi reciprocamente di tutte le modifiche delle loro leggi fiscali che creano un nuovo diritto così come di tutte le altre modifiche essenziali di condizioni materiali o formali sulle quali si fonda l’accordo di reciprocità.
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Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni
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