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Art. 2 Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni

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Art. 2 Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni

L’esenzione fiscale reciproca concerne le liberalità fatte a favore

a. del Cantone e dei Comuni, così come dei loro stabilimenti e delle istituzioni di diritto pubblico di carattere non commerciale o industriale;

b. delle persone giuridiche di diritto privato che si dedicano in modo disinteressato alla beneficenza, all’educazione, all’istruzione o ad altri scopi di pubblica utilità, nella misura in cui esse siano esentate nel loro Cantone di sede; l’esenzione non può essere superiore a quella che sarebbe accordata dal Cantone competente ad un’istituzione similare che avrebbe sede nel suo territorio.

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