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Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni

6 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (6)

Testo normativo (6 Articoli)

L’esenzione fiscale reciproca concerne le liberalità fatte a favore

a. del Cantone e dei Comuni, così come dei loro stabilimenti e delle istituzioni di diritto pubblico di carattere non commerciale o industriale;

b. delle persone giuridiche di diritto privato che si dedicano in modo disinteressato alla beneficenza, all’educazione, all’istruzione o ad altri scopi di pubblica utilità, nella misura in cui esse siano esentate nel loro Cantone di sede; l’esenzione non può essere superiore a quella che sarebbe accordata dal Cantone competente ad un’istituzione similare che avrebbe sede nel suo territorio.

Le autorità dei due Cantoni s’impegnano ad informarsi reciprocamente di tutte le modifiche delle loro leggi fiscali che creano un nuovo diritto così come di tutte le altre modifiche essenziali di condizioni materiali o formali sulle quali si fonda l’accordo di reciprocità.

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