Art. 4 Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali
Art. 4 Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali
1 La sorveglianza sull’ applicazione del Concordato è affidata ad una Commissione nominata dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze: essa pronuncia sulle infrazioni alle norme concordatarie.
2 La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze stabilisce il regolamento concernente il modo di elezione e di rimunerazione dei membri della Commissione, la procedura e le spese inerenti alle decisioni.
3 Il Cantone concordatario il quale constata che un altro Cantone concordatario o uno dei suoi distretti, circoli o comuni, non impone un contribuente in conformità alle norme che precedono, o non adempie l’ obbligo di fornire le informazioni cui è tenuto, propone reclamo alla Commissione del c oncordato. Questa, esperita un’ indagine in contraddit torio, stabilisce se esiste un’ infrazione al concordato.
4 Se con decisione della Commissione si accerta che le autorità o i funzionari di un Cantone, dei suoi distretti, circoli o comuni, hanno contravvenuto alle disposizioni del concordato, l’ atto amministrativo contrario al concordato sarà annullato. Il Cantone in colpa dovrà inoltre pagare la multa fissata dalla Commissione.
5 La multa sarà fissata
a) in caso di infrazione all’ art. 1
da una a tre volte l’ importo del privilegio accordato al contribuente, secondo la gravità della colpa, ma al minimo fr. 1’000.- e al massimo franchi 10’000.-; in caso di recidiva la multa potrà essere aumentata fino a fr. 50’000.-;
b) in caso d’infrazione all’ art. 3
secondo la gravità della colpa, al minimo fr. 100.- e al massimo fr. 500.-.
6 Le decisioni della Commissione sono inappellabili ed equiparate ai giudizi esecutivi. La Commissione ne cura l’ esecuzione.
7 Le multe vengono versate ad un fondo amministrato dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. La Conferenza ne decide la destinazione, dopo aver interpellato i Governi dei Cantoni aderenti al Concordato.