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Art. 3 Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali

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Art. 3 Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali

1 I Cantoni si obbligano a comunicare l’ultima tassazione fiscale del contribuente, persona fisica o giuridica, che lascia il loro territorio, se ne sono richiesti dal Cantone del nuovo domicilio, o dimora, o della nuova sede.

2 Parimenti il Cantone del nuovo domicilio, o dimora, o della nuova sede, farà conoscere, a richiesta, la nuova tassazione al Cantone dal quale il contribuente, persona fisica o giuridica, proviene.

3 I Cantoni dovranno parimenti comunicare al Cantone cui spettava precedentemente la sovranità fiscale il trasferimento e la tassazione dei beni imponibili ad una persona giuridica (per esempio fondazione di famiglia, società di sede).

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