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Art. 2 Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali

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Art. 2 Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali

Le norme concordatarie si applicano alle imposte cantonali ed a quelle percepite dalle organizzazioni amministrative autonome dei Cantoni, come distretti, circoli e comuni.

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