671.100
CH-TI
Art. 2 Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali
Art. 2 Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali
Le norme concordatarie si applicano alle imposte cantonali ed a quelle percepite dalle organizzazioni amministrative autonome dei Cantoni, come distretti, circoli e comuni.