Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali
Testo normativo (5 Articoli)
1 I Cantoni si obbligano a non stipulare convenzioni fiscali con contribuenti e a non far più uso delle competenze loro conferite per legge o regolamento di stipulare tali convenzioni.
2 Le convenzioni di durata limitata, concluse prima dell’ adesione di un Cantone al Concordato, diverranno prive d’ effetto alla loro scadenza e non potranno essere rinnovate, né prolungate. Le convenzioni di durata illimitata saranno valevoli per il rimanente dell’ anno in cui il Cantone ha aderito al Concordato e per i dieci anni seguenti.
3 È consentita, in quanto prevista dalla legge, la facoltà di accordare speciali agevolazioni tributarie
a) a persone ch e per la prima volta o dopo un’ assenza di almeno dieci anni dal Paese prendono domicilio o dimora in Svizzera, senza esercitarvi attività lu crativa, per il rimanente dell’ anno in cui prendono domicilio o dimora e p er l’ anno seguente.
Se queste persone sono stranieri non nati in Svizzera, le agevolazioni tributarie possono essere accordate anche per un periodo mag giore, ritenuto tuttavia che l’ammontare dell’ imposta a loro carico non sarà inferiore a quanto dovuto, in applicazione delle leggi vigenti, per la sostanza immobiliare sita in Svizzera, per i valori mobiliari svizzeri (cartevalori, quote sociali, diritti, crediti, averi) e per i beni mobiliari che si trovano in Svizzera;
b) a imprese industriali di nuova creazione, quando il Cantone abbia interesse economico a promuoverne lo s viluppo, per il rimanente dell’anno in cui comincia l’ esercizio e per i nove anni seguenti;
c) a imprese al cui capitale partecipa una corporazione di diritto pubblico o che sono destinate prevalentemente ad uno scopo pubblico o di pubblica utilità.
4 I Cantoni si impegnano a non concludere convenzioni particolari in contraddizione con la loro legislazione in materia di imposte sulle successioni, le donazioni e le mutazioni.
5 Sono riservate le esenzioni accordate agli Stati esteri, al personale delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, agli istituti e alle opere internazionali, ufficiali, semi-ufficiali e private e al loro personale, come pure al personale delle delegazioni accreditate presso di loro.
Le norme concordatarie si applicano alle imposte cantonali ed a quelle percepite dalle organizzazioni amministrative autonome dei Cantoni, come distretti, circoli e comuni.
1 I Cantoni si obbligano a comunicare l’ultima tassazione fiscale del contribuente, persona fisica o giuridica, che lascia il loro territorio, se ne sono richiesti dal Cantone del nuovo domicilio, o dimora, o della nuova sede.
2 Parimenti il Cantone del nuovo domicilio, o dimora, o della nuova sede, farà conoscere, a richiesta, la nuova tassazione al Cantone dal quale il contribuente, persona fisica o giuridica, proviene.
3 I Cantoni dovranno parimenti comunicare al Cantone cui spettava precedentemente la sovranità fiscale il trasferimento e la tassazione dei beni imponibili ad una persona giuridica (per esempio fondazione di famiglia, società di sede).
1 La sorveglianza sull’ applicazione del Concordato è affidata ad una Commissione nominata dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze: essa pronuncia sulle infrazioni alle norme concordatarie.
2 La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze stabilisce il regolamento concernente il modo di elezione e di rimunerazione dei membri della Commissione, la procedura e le spese inerenti alle decisioni.
3 Il Cantone concordatario il quale constata che un altro Cantone concordatario o uno dei suoi distretti, circoli o comuni, non impone un contribuente in conformità alle norme che precedono, o non adempie l’ obbligo di fornire le informazioni cui è tenuto, propone reclamo alla Commissione del c oncordato. Questa, esperita un’ indagine in contraddit torio, stabilisce se esiste un’ infrazione al concordato.
4 Se con decisione della Commissione si accerta che le autorità o i funzionari di un Cantone, dei suoi distretti, circoli o comuni, hanno contravvenuto alle disposizioni del concordato, l’ atto amministrativo contrario al concordato sarà annullato. Il Cantone in colpa dovrà inoltre pagare la multa fissata dalla Commissione.
5 La multa sarà fissata
a) in caso di infrazione all’ art. 1
da una a tre volte l’ importo del privilegio accordato al contribuente, secondo la gravità della colpa, ma al minimo fr. 1’000.- e al massimo franchi 10’000.-; in caso di recidiva la multa potrà essere aumentata fino a fr. 50’000.-;
b) in caso d’infrazione all’ art. 3
secondo la gravità della colpa, al minimo fr. 100.- e al massimo fr. 500.-.
6 Le decisioni della Commissione sono inappellabili ed equiparate ai giudizi esecutivi. La Commissione ne cura l’ esecuzione.
7 Le multe vengono versate ad un fondo amministrato dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. La Conferenza ne decide la destinazione, dopo aver interpellato i Governi dei Cantoni aderenti al Concordato.
1 Il Concordato entra in vigore, dopo la ratifica del Consiglio federale, con la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Confederazione.
2 I Cantoni aderenti al Concordato hanno dirit to di uscirne per la fine dell’ anno civile, con un preavviso di due anni.
3 Le notifiche di adesione e di rinuncia devono essere inviate al Consiglio federale, per la trasmissione alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e alla commissione del Concordato, nonché ai Cantoni concordatari. [1]
[1] Hanno aderito al Concordato tutti i Cantoni (stato al 1.7.1984). Adesione del Cantone Ticino con ris. gov. n. 4390 del 25.9.1959 ed effetto a contare dal 1.10.1959 - RU 1959, 968 (v. anche DL di approvazione del 20.12.1950 - BU 1951 , 23).