Art. 9 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
Art. 9 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
Per la determinazione del valore dei contratti valgono le seguenti norme generali
a) fa stato il valore economico della prestazione contrattuale vera e propria e non valori che sono di semplice riferimento;
b) se in uno stesso atto sono riuniti più contratti soggetti all’imposta, i valori delle singole contrattazioni sono sommati;
c) se è stabilita una mercede o un prezzo unitario, lo stesso è moltiplicato per la quantità;
d) in caso di prestazioni successive vanno sommate le rimunerazioni di tutte le prestazioni previste incondizionatamente per la durata certa del vincolo contrattuale;
e) in caso di prestazioni contrattuali di valore determinabile solo in funzione di fattori ancora incerti, l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni stabilisce l’imposta avuto riguardo dell’importanza economica del rapporto contrattuale;
f) clausole di adeguamento delle rimunerazioni successive all’indice del rincaro sono ininfluenti;
g) in caso di più stipulazioni contrattuali tra le stesse parti e relative al medesimo oggetto, il valore viene imposto una sol volta. Se una pattuizione complementare inerente al medesimo oggetto rappresenta in incremento di valore rispetto a precedenti pattuizioni bollate, sarà imponibile solo il valore aggiuntivo;
h) atti di chiusura di un rapporto contrattuale sotto forma di rendiconti, scarichi, quietanze, liquidazioni e simili sono imponibili soltanto per la differenza di valore rispetto al contratto basilare bollato e sempreché siano stipulati in forma scritta o parificata (art. 4 e 5).