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Art. 7 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 7 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

1 Sono esenti dall’imposta di bollo tutti i contratti che hanno oggetti diversi da quelli enumerati nell’art. 2.

2 Inoltre sono esenti

a) le transazioni in procedure pendenti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o a tribunali arbitrali;

b) i contratti di valore inferiore a franchi 5’000.-, se nessuna delle parti contraenti agisce a titolo professionale o di commercio;

c) i contratti di valore inferiore a franchi 1’000.-, quando almeno una delle parti agisce a titolo professionale o di commercio, salvo per chi è messo a beneficio dell’imposta sostitutiva giusta gli art. 14 segg.;

d) i rinnovi taciti di contratti;

e) le donazioni e le divisioni ereditarie ed in genere ogni contratto connesso con disposizioni soggette all’imposta cantonale sulle donazioni e successioni;

f) i contratti di valore non determinato e non determinabile;

g) i patti di prelazione e di ricupera;

h) i contratti per scrittura privata quando una delle parti contraenti è una società di capitali o cooperativa assoggettata per l’imposta ordinaria nel Cantone che adempie i requisiti dell’articolo 87a della Legge tributaria; [3]

i) i contratti per scrittura privata, ad eccezione di quelli afferenti agli immobilizzi, quando una delle parti contraenti è una società di capitali o cooperativa assoggettata per l’imposta ordinaria nel Cantone, che esercita un’attività commerciale principal ­ mente rivolta all’estero e solo marginalmente in Svizzera. [4]

3 Qualora potessero esservi dubbi sull’assoggettamento all’imposta di bollo o all’esenzione di un tipo di contratto, il contribuente può, nel termine di 60 giorni di cui all’art. 11, sottoporlo preventivamente alla Divisione delle contribuzioni che emanerà una decisione soggetta a reclamo ed eventualmente a ricorso. Il termine per l’applicazione di eventuali penalità decorre solo dopo 60 giorni da quando la decisione relativa all’assoggettamento è cresciuta in giudicato.

Un eventuale ricorso di diritto pubblico all’Alto Tribunale federale ha a questo riguardo effetto sospensivo.

[3] Lett. modificata dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 13; precedente modifica: BU 1996, 481.

[4] Lett. introdotta dalla L 4.11.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2020, 13.

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