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Art. 6 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 6 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

Perché sia data la stipulazione nel Cantone Ticino è sufficiente che

a) sia avvenuta nel Cantone almeno l’apposizione dell’ultima firma che ha concluso la negoziazione contrattuale, secondo la forma scritta definita dall’art. 4 o riconosciuta ai sensi dell’art. 5 lett. b);

b) sia stata apposta nel Cantone la firma di ordinazione o di accettazione di offerta, su moduli non destinati ad essere firmati dalla controparte (art. 5 lett. a);

c) i documenti di cui all’art. 5 lett. c) se iscritti nel Cantone.

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