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Art. 58 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 58 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

1 Tassazioni globali adottate, vigente la Legge sul bollo del 16 giugno 1966, per un periodo che va oltre alla data di entrata in vigore della presente legge sono ritenute decadute con quella data.

2 A titolo transitorio esse potranno tuttavia formare la base di una tassazione sostitutiva dell’importo di fr. 0,75 per mille giusta gli art. 14 segg. della presente legge. Gli effetti transitori potranno durare sino alla scadenza del periodo convenuto vigente la passata legge sul bollo, ma in nessun caso oltre il 31 dicembre 1987.

3 Trascorso quel termine la tassazione sostitutiva potrà essere accordata solo avverandosi integralmente le condizioni stabilite dalla presente legge.

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