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Art. 57 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 57 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

1 Procedure di tassazione e contravvenzione aperte in applicazione della legge sul bollo del 16 giugno 1966 prima dell’entrata in vigore della presente legge rimangono soggette al diritto precedente.

2 Procedure di tassazione o contravvenzione con oggetto fattispecie dell’art. 1 lettere c) e d) della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 che hanno fatto nascere un obbligo contributivo vigente quella legge sono soggette al passato diritto, anche se aperte dopo l’entrata in vigore della presente legge.

3 Procedure con oggetto fattispecie dell’art. 1 lettere a) e b) della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 aperte dopo l’entrata in vigore della presente legge sono invece disciplinate dal nuovo diritto, a meno che il passato diritto sia più favorevole per il contribuente.

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