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Art. 55 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 55 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

1 Il Consiglio di Stato ha facoltà di sancire mediante decreto esecutivo, la riduzione di singoli o più tassi - proporzionali o fissi - delle imposte previste dalla presente legge. I tassi potranno essere ridotti di un quarto delle aliquote sancite dalla presente legge.

2 Eventuali riduzioni dovranno essere decretate a valere per un periodo minimo di un anno e potranno essere rinnovate.

Abolizione dell’imposta limitata al 2004 [32]

[32] Nota marginale modificata dalla L 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 54.

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