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Art. 52 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 52 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

1 Sono responsabili solidalmente per le contravvenzioni tutte le parti che hanno una responsabilità contributiva.

2 Salvo deroghe convenzionali, la parte che paga una contravvenzione relativa all’imposizione di contratti e atti notarili ha diritto di regresso nei confronti delle altre parti, nei limiti di una ripartizione paritaria dell’importo della multa.

3 La responsabilità per istigazione, complicità e partecipazione e la responsabilità delle persone giuridiche, di collettività senza personalità giuridica, degli eredi e di rappresentanti legali e contrattuali ai fini delle contravvenzioni è disciplinata per analogia dalle norme della Legge tributaria. [30]

[30] Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.

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