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Art. 5 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 5 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

Sono parificati ai contratti in forma scritta con la firma di tutte le parti

a) quelli portanti la firma di un solo contraente o del suo rappresentante, sempre che risultino – in modo riconoscibile – essere stati stesi o comunque provenire quale offerta dall’altro contraente;

b) quelli costituiti da due documenti che si integrano portanti l’uno la firma di un contraente e l’altro la firma dell’altro;

c) le ordinazioni ferme o le accettazioni che hanno concluso la negoziazione contrattuale mediante telegramma, telex o telefax, quando almeno una parte è commerciante;

d) le delibere dello Stato e di altri enti pubblici per lavori e forniture.

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