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Art. 49 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 49 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

1 Viene punito con multa fino a cinque volte l’imposta sottratta, chi in qualsiasi modo si sottrae intenzionalmente o per negligenza all’obbligo di solvere le imposte previste dalla presente legge.

2 La commisurazione della multa è in funzione degli elementi soggettivi della contravvenzione.

3 In casi gravi, segnatamente di recidiva la multa può raggiungere l’importo di dieci volte l’imposta sottratta.

4 È sempre dovuta, oltre la multa, l’imposta sottratta.

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