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Art. 48 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 48 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

1 Il diritto di tassare si prescrive dopo 5 anni a contare dalla nascita dell’obbligo contributivo.

2 La prescrizione non decorre ed è sospesa per tutta la durata delle procedure di reclamo e di ricorso. La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale - inteso all’accertamento o alla riscossione dell’imposta - comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta e pure dall’apertura di una procedura di contravvenzione. Un nuovo termine di prescrizione decorre dopo ogni interruzione.

3 Il diritto di tassare e il credito d’imposta si prescrivono in ogni caso dopo dieci anni.

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