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Art. 47 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 47 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

L’incasso di ogni credito dello Stato relativo alle imposte previste dalla presente legge è affidato alla Divisione delle contribuzioni che potrà segnatamente farsi assistere dall’Ufficio di esazione, dagli Uffici dei registri e dagli Archivisti notarili.

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