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CH-TI
Art. 47 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
Art. 47 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
L’incasso di ogni credito dello Stato relativo alle imposte previste dalla presente legge è affidato alla Divisione delle contribuzioni che potrà segnatamente farsi assistere dall’Ufficio di esazione, dagli Uffici dei registri e dagli Archivisti notarili.