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Art. 46 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 46 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

1 Il reclamo e il ricorso non sospendono la riscossione dell’imposta salvo decisione contraria dell’Autorità.

2 Le decisioni delle autorità preposte all’applicazione della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.

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