Art. 44 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
Art. 44 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
1 Contro gli accertamenti di valore e le tassazioni eseguiti dalla Divisione delle contribuzioni, dall’ Archivista notarile e dall’ Ufficiale dei registri in virtù della presente legge (art. 42) è data la facoltà di reclamo nel termine di 30 giorni.
2 Se la Divisione delle contribuzioni stabilisce l’ imposta in modo diverso da quanto riconosciuto dal contribuente, essa è tenuta a prendere una decisione formale motivata, dalla cui intimazione decorre il termine di reclamo.
3 Il termine di reclamo contro le tassazioni dell’ Archivista notarile decorre dall’intimazione della decisione formale. Facendo difetto una tale decisione (art. 24) decorre dall’intimazione della bolletta.
4 Ogni reclamo va presentato per iscritto all’autorità competente per la tassazione che emanerà una decisione motivata; la procedura è retta per analogia dalle disposizioni della Legge tributaria. [28]
5 In caso di aumento del bollo notarile dipendente da una rivalutazione del prezzo ai fini dell’imposta sugli utili immobiliari, l’esito di un eventuale ricorso contro l’imposta sugli utili immobiliari avrà automaticamente effetto sul bollo d’archivio notarile. Analoga disciplina vale in caso di rivalutazione ai fini della tassa di registro, indipendente da una maggiorazione dell’imponibile dell’utile immobiliare. [29]
[28] Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.
[29] Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 345.