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Art. 4 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 4 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

1 Per stipulazione in forma scritta s’intende la stesura delle pattuizioni contrattuali, in uno o più atti, che portano la firma olografa di tutte le parti contraenti o di un loro rappresentante.

2 I contratti in forma scritta sono soggetti all’imposta di bollo indipendentemente dal fatto che quella forma sia prescritta dalla legge o richiesta dalle parti come condizione di validità (art. 12 segg. CO) o semplicemente scelta dalle parti a titolo di prova o per altri motivi.

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