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Art. 37 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 37 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

[22] 1 L’imposta è dovuta dal gestore del cinematografo che la addebita allo spettatore prelevandola con la vendita dei biglietti di entrata e includendola nel prezzo del biglietto.

2 Il gestore paga l’imposta all’unità amministrativa designata dal Dipartimento competente, che provvede all’emissione di bollette previa la procedura di accertamento.

[22] Art. modificato dalla L 9.11.2005; in vigore dal 1.3.2006 - BU 2006, 36.

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