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Art. 35 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

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Art. 35 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici

1 Il ricavo dell’imposta è vincolato ai fini di alimentare un Fondo cantonale per la cinematografia. [20]

2 Il Fondo è amministrato dal Consiglio di Stato che stabilisce in un decreto esecutivo le direttive circa le misure di promovimento, le condizioni cui deve soddisfare una produzione cinematografica per essere d’interesse cantonale e le procedure di assegnazione di contributi.

3 Il ricavo dell’imposta sugli spettacoli è assegnato al promovimento della produzione di film e all’aiuto alle sale cinematografiche secondo una chiave di riparto stabilita dal Consiglio di Stato. [21]

[20] Cpv. modificato dalla L 16.12.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 536; precedente modifica: BU 1994, 85.

[21] Cpv. introdotto dalla L 10.11.1993; in vigore dal 18.3.1994 - BU 1994, 85.

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