Art. 31 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
Art. 31 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
1 Soggiacciono all’imposta di bollo i seguenti documenti bancari, in quanto emessi da istituti soggetti completamente alla disciplina della legge federale sulle banche e le casse di risparmio
a) gli estratti annuali dei depositi di titoli o valori a custodia, compresi gli estratti relativi a depositi estinti durante l’anno;
b) gli atti di mutuo, esclusi quelli complementari alla costituzione di una ipoteca;
c) gli atti di costituzione di pegno mobiliare, esclusi quelli che hanno come oggetto esclusivo una cartella ipotecaria;
d) gli atti di fideiussione e di garanzia bancarie;
e) i primi estratti di conti bancari tenuti all’attivo e al passivo per clientela non soggetta alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio.
Fanno eccezione
- i conti salario,
- i conti speciali aperti esclusivamente per l’utilizzo di carte di credito,
- i conti di deposito a risparmio,
- i conti relativi alle prestazioni di libero passaggio nell’ambito della previdenza professionale (II pilastro),
- i conti relativi alla previdenza individuale vincolata (III pilastro A),
- i conti che non raggiungono durante l’anno un saldo di fr. 1’000.- o che non fruttano un interesse annuo di almeno fr. 10.-; [18]
f) i documenti di apertura di conti bancari, quando non è prevista l’emissione di estratti;
g) gli atti relativi alla costituzione di averi fiduciari, inclusi i rinnovi di almeno 30 giorni;
h) i mandati di amministrazione di patrimoni mobiliari ed immobiliari;
i) gli impegni globali di cessione di credito a favore di una banca, con esenzione dei singoli atti di cessione di un avere parziale;
k) i contratti di locazione di cassette di sicurezza.
2 Sono esenti i rinnovi taciti.
3 L’imposta sui documenti bancari è sostitutiva dell’imposta di bollo sui contratti, qualora il documento bancario, ai sensi del presente articolo, si configuri come contratto.
[18] Lett. modificata dalla L 28.11.1988; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1989, 5.