Art. 23 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
Art. 23 Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
1 L’Archivista notarile percepisce l’imposta di bollo e la tassa d’archivio con l’emissione di bollette.
2 I diritti d’archivio sono dovuti in solido dalle persone che sono parte nell’istromento notarile. Vale analogicamente la norma dell’art. 13 cpv. 2.
3 Il notaio, se richiesto, avrà cura di accertare la stipulazione della ripartizione interna del pagamento del bollo d’archivio; facendo difetto una tale stipulazione, si presumerà una ripartizione interna in parti uguali. In ogni caso resta fermo il rapporto di solidarietà debitoria verso lo Stato.
4 Il notaio anticipa il pagamento ed è surrogato nel diritto dello Stato di procedere all’incasso nei confronti delle parti. Fanno eccezione i supplementi di bollo giusta l’art. 22 lett. b), che devono essere incassati direttamente nei confronti delle parti.